Sez. 6, Ordinanza n. 1846 del 11/12/1968 Cc. (dep. 25/02/1969) Rv. 110429 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - APPELLO - PRINCIPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - INAPPLICABILITA - ORDINANZA CON CUI LA SEZIONE ISTRUTTORIA DISPONE LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA CON RITO FORMALE - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - APPELLO - PRINCIPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - INAPPLICABILITA - ORDINANZA CON CUI LA SEZIONE ISTRUTTORIA DISPONE LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA CON RITO FORMALE - LEGITTIMITA.*
L'appello istruttorio si sottrae al principio 'tantum devolutum quantum appellatum', che regola l'appello nella fase del giudizio di cognizione. Consegue che la Sezione istruttoria ha il potere di riesaminare tutto il materiale probatorio acquisito e la facolta, anche nella ipotesi di proscioglimento richiesto in primo grado dal P m al termine della sommaria istruzione, di sostituirsi al giudice istruttore e disporre con ordinanza la prosecuzione dell'istruttoria secondo il rito formale ai sensi dell'art.385 comma 1 cod.proc.pen. (V.109664, 108294, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 395 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)