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Sez. 4, Sentenza n. 2544 del 21/02/1996 Ud. (dep. 06/03/1996) Rv. 204170 - 01

Stupefacenti - In genere | Espulsione dallo Stato, a pena espiata, dello straniero condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti - Accertamento, contestualmente alla condanna, della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato - Dovere del giudice - Compatibilità tra la misura di sicurezza personale dell'espulsione e il beneficio della sospensione condizionale della pena - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204170-01

Stupefacenti - In genere

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 24 febbraio 1995, n. 58, la misura di sicurezza personale dell'espulsione dallo Stato, a pena espiata, dello straniero condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e nell'ottica e finalità dell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi. La detta espulsione, poi, esclude il beneficio della sospensione condizionale della pena, che si fonda, appunto, su motivato giudizio di prognosi favorevole all'imputato. (V. sent. Corte cost. 24 febbraio 1995 n. 58).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)