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Sez. 4, Sentenza n. 22511 del 03/05/2007 Ud. (dep. 08/06/2007) Rv. 237029 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione dello straniero condannato - Ambito di operatività - Cittadino comunitario - Estensione - Ragione.
Stato
decisa il 2007-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237029-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, è applicabile anche al cittadino comunitario, trattandosi di previsione che non contrasta con la normativa comunitaria che disciplina la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri (artt. 18, 39 e 46 del Trattato istitutivo della Comunità europea), giacché questa fa esplicitamente salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, ed essendo all'uopo necessario (come, del resto, statuito più volte dalla Corte di giustizia europea) solo che la misura di sicurezza non venga adottata in modo automatico, bensì previa valutazione della pericolosità della persona sottopostavi.

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Preleggi art. 18, Preleggi art. 39, Preleggi art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)