Sez. 3, Sentenza n. 42162 del 09/07/2013 Cc. (dep. 14/10/2013) Rv. 256902 - 01
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Accertamento con sentenza di condanna - Dichiarazione di falsità e conseguente cancellazione - Necessità - Assenza dei documenti nel fascicolo del dibattimento - Acquisizione - Necessità - Fattispecie.
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI
Il giudice, con la sentenza di condanna con la quale accerti la falsità di atti o documenti, è obbligato, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., a dichiararne la falsità e conseguentemente ordinarne la cancellazione totale o parziale e, qualora essi non siano presenti nel fascicolo processuale, deve disporne l'acquisizione per poter procedere alle indicate attività. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 90, comma secondo, del d.P.R. n. 57 del 1990 - per essere state apposte false autentificazioni di firme a moduli di accettazione di candidature e a dichiarazioni di collegamento per una elezione regionale - nella parte in cui non aveva disposto l'acquisizione degli atti indicati nel capo di imputazione e non ne aveva, poi, dichiarato la falsità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)