Sez. 2, Sentenza n. 226 del 05/01/2011 (Rv. 616127 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione - Individuazione dello scaglione applicabile - Criteri - Riferimento al valore della controversia determinato in base al "decisum" - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
Ai fini della liquidazione degli onorari dovuti all'avvocato per la difesa del proprio cliente, l'individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in base al criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal "decisum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)