Sez. 2, Sentenza n. 5962 del 01/07/1996 (Rv. 498340 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione - Criteri - Rapporti tra cliente e difensore - Corrispondenza degli onorari all'importanza dell'attivita svolta - Necessita.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
In tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente al difensore, il principio per il quale - con riguardo al regolamento delle spese processuali da porsi a carico della parte soccombente - le spese debbono essere liquidate in base al "decisum", piuttosto che al "deductum", non trova applicazione nel quadro dei rapporti fra il cliente e il difensore, in cui, al contrario, deve valere unicamente la regola, dettata dall'art. 2233, secondo comma, cod.civ. per la quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)