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Sez. 4, Sentenza n. 2222 del 09/10/1981 Ud. (dep. 04/03/1982) Rv. 152584 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1981-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152584-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

La parte civile ricorrente per gli interessi civili deve far notificare la dichiarazione d'impugnazione non solo all'imputato, ma anche al pubblico ministero: in difetto il ricorso è inammissibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)