Sez. 6, Sentenza n. 11377 del 07/10/1982 Ud. (dep. 26/11/1982) Rv. 156398 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA DICHIARAZIONE DI GRAVAME ALLE ALTRE PARTI - SENTENZA PRETORILE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA DICHIARAZIONE DI GRAVAME ALLE ALTRE PARTI - SENTENZA PRETORILE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - INSUSSISTENZA.*
La parte che impugna una sentenza penale per i soli interessi civili deve far notificare la dichiarazione di gravame entro tre giorni alle altre parti a pena di decadenza. Nell'ipotesi in cui si tratti di una sentenza del pretore la impugnazione non è sottoposta alla suddetta prescrizione, perché il procuratore della Repubblica, pur avendo facoltà di impugnare la sentenza pretorile, non acquista qualità di "parte" nel giudizio di pretura. Inoltre presso le preture non è costituito un ufficio proprio del P.m. (Conf mass n 152584, sulla prima parte; (Conf mass n 143002; (Conf mass n 123852; (Conf mass n 114215, sulla seconda parte; (V mass n 149864; (V mass n 149129, in genere sul concetto di parti).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)