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Sez. 2, Sentenza n. 1494 del 22/04/1977 (Rv. 385213 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 328 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385213-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 328 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 328 cod proc civ, secondo cui il termine annuale per la impugnazione, di cui all'art 327 cod proc civ, e prorogato di sei mesi nel caso di morte o di perdita della capacita di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante legale avvenuta dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Manca infatti qualsiasi contrasto con gli artt 3 e 24 cost, in quanto, mentre la proroga del termine di impugnazione risponde in se e per se alla esigenza di aggiustare la posizione delle parti per il caso in cui si sia verificato uno degli eventi previsti dall'art 299 cod proc civ, la concessione del beneficio solo nel caso che l'evento si verifichi ad una certa distanza di tempo dall'inizio del termine per la proposizione della impugnazione trova il suo fondamento nella considerazione che solo il decorso di un certo periodo di tempo la rende necessaria; e la fissazione di tale periodo in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza risponde a una scelta discrezionale del legislatore, insindacabile, in quanto tale, in Sede di legittimita costituzionale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)