Sez. 2, Sentenza n. 4393 del 08/08/1985 (Rv. 441858 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE DELLA PARTE - PROROGA DEL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ DI COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - ESCLUSIONE - MORTE DELLA PARTE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI AI SENSI DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE DELLA PARTE - PROROGA DEL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ DI COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - ESCLUSIONE - MORTE DELLA PARTE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI AI SENSI DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969.*
A norma del terzo comma dell'art. 328 cod. proc. civ., la morte della parte già costituita nella precedente fase processuale, ove verificatasi in pendenza del termine annuale per l'impugnazione della sentenza e quando siano decorsi oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della decisione, determina per tutte le parti la proroga di sei mesi - decorrenti dal giorno dell'evento, senza necessità che di esso sia data comunicazione o notificazione - del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza che, qualora l'evento della morte si sia verificato nel periodo di sospensione dei termini processuali ai sensi della legge n. 742 del 1969, il semestre anzidetto comincia a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. (V 1228/84, mass n 433371; (V 5277/77, mass n 388931; (V 1494/77, mass n 385213; (V 3474/71, mass n 355104).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)