Sez. 6, Sentenza n. 17065 del 26/04/2012 Ud. (dep. 08/05/2012) Rv. 252506 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Ritrattazione - Modifica dell'art. 376 cod. pen. ad opera della L. n. 94 del 2009 - Applicazione retroattiva della nuova disciplina - Possibilità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
In tema di ritrattazione, va applicata retroattivamente, in quanto più favorevole al reo, la nuova disciplina introdotta dall'art. 1 legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato l'art. 376 cod. pen., inserendo anche il delitto di favoreggiamento personale tra quelli che prevedono la non punibilità se, non oltre la chiusura del dibattimento, colui che ha reso dichiarazioni inveritiere nel medesimo procedimento penale ritratti il falso o manifesti il vero.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 376 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)