Sez. 6, Sentenza n. 27933 del 04/05/2016 Ud. (dep. 06/07/2016) Rv. 267389 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Ritrattazione - Necessità che avvenga nello stesso processo penale - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione opera come causa di non punibilità del reato solo allorquando essa avvenga nello stesso processo penale in cui il responsabile ha posto in essere la condotta di favoreggiamento, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell' autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali. (Fattispecie in cui la Corte, ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità avendo l'imputato effettuato la ritrattazione nel corso del giudizio abbreviato celebrato nei suoi confronti a seguito di separazione del processo ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., e dunque sempre nell'ambito dell'unitario procedimento originario iscritto anche nei confronti degli autori del reato-presupposto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)