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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15509 del 13/06/2018 (Rv. 649175 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ausiliario del magistrato - Compenso - Acconto - Opponibilità provvedimento di liquidazione – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649175-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di spese di giustizia, il decreto con il quale il magistrato liquidi all'ausiliario un compenso a titolo di acconto non è autonomamente impugnabile, mancando nel d.P.R. n. 115 del 2002 previsioni circa il controllo di tale statuizione ed avendo la stessa ad oggetto una mera anticipazione di carattere provvisorio e, quindi, modificabile con ulteriori provvedimenti di acconto e con quello di liquidazione finale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)