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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20971 del 08/09/2017 (Rv. 645247 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione delle spettanze - Funzione esclusiva - Indicazione del soggetto tenuto al pagamento - Provvisorietà della relativa statuizione - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione al decreto - Per motivi inerenti all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645247-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento. Avendo la statuizione contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)