Sez. 1, Sentenza n. 10090 del 15/10/1997 (Rv. 508915 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE | Sottrazione illecita di figlio minorenne - Successiva introduzione in Italia di un procedimento di separazione personale dei coniugi - Potere del giudice della separazione di pronunciarsi sulla richiesta di affidamento del minore - Inconfigurabilità ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - Conseguenze - Obbligo di sospensione di ogni decisione al riguardo fino alla definizione del procedimento di riconsegna del minore - Necessità - Autorità giudiziaria competente al riguardo - Tribunale dei Minorenni - Rilevanza dei provvedimenti eventualmente già assunti in ordine all'affidamento - Limiti.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE
Alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, il giudice nazionale adito con la richiesta di separazione personale non è privo di giurisdizione riguardo alla richiesta del provvedimento interinale o definitivo di affidamento del minore, ma è tenuto a sospendere ogni decisione al riguardo sino alla definizione del procedimento di riconsegna del minore previsto dalla Convenzione suddetta, procedimento alla definizione del quale è competente il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64 del 1994 di esecuzione della Convenzione, senza che - per l'appunto - su di tale competenza spieghi effetto alcuno la pendenza di procedimenti relativi all'affidamento del minore e senza che abbiano rilievo ostativo, in relazione ai provvedimenti che il Tribunale è chiamato ad emettere ai sensi della Convenzione, gli eventuali provvedimenti presi, in qualunque tempo, nei suddetti procedimenti, potendo esso tenerne conto unicamente prendendone in considerazione le motivazioni al fine di stabilire se ne risultino elementi ostativi, ai sensi della Convenzione, alla riconsegna del minore al genitore al quale sia stato sottratto.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)