Sez. 1, Sentenza n. 746 del 28/01/1999 (Rv. 522688 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Figli minori - Sottrazione internazionale - Richiesta di riconsegna del minore presentata tramite l'autorità centrale ex art. 8 e 21 della Convenzione de L'Aja 25 ottobre1980 - Diritto alla "informazione" della fissazione dell'udienza da parte del Presidente del tribunale dei minori - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento camerale - Configurabilità - Legittimazione al ricorso per cassazione del genitore richiedente - Sussistenza - Mancata partecipazione al giudizio dinanzi al tribunale - Irrilevanza - Fondamento.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di illecita sottrazione di minori, il genitore (o chi per esso) che, in luogo di adire direttamente le competenti autorità ai sensi dell'art. 29 della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 (art. 7, ultimo comma della legge 64/94), abbia richiesto il ritorno del minore presso l'affidatario (ovvero il ripristino del diritto di visita) per il tramite dell'autorità centrale, ai sensi degli artt. 8 e 21 della menzionata Convenzione, deve essere "informato" da detta autorità circa la data dell'udienza fissata dal presidente del tribunale per i minorenni territorialmente competente, ed adito in via d'urgenza con ricorso dal locale procuratore della Repubblica, potendo, per l'effetto, "comparire a sue spese" e chiedere, in tal sede, "di essere sentito". La previsione di un obbligo di informazione nei confronti di detto soggetto, e di un suo speculare diritto "ad essere sentito" (audizione necessaria, dunque, e non semplicemente eventuale come quella del minore, nell'impianto normativo di cui all'art. 7 citato) comporta che, in sede di procedimento dinanzi al tribunale, si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario indipendentemente dal fatto che l'azione venga esperita in via diretta dal pubblico ministero (investito della legittimazione straordinaria a dedurre in giudizio un rapporto sostanziale di pertinenza altrui), onde la necessità che il giudizio stesso non si svolga in assenza dell'interessato, e che questi venga informato della data dell'udienza al fine di poter ivi "comparire" (termine adoperato dalla "lex specialis" con riferimento ad una situazione processuale riferibile, normalmente, alla "parte" del processo), pena la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, del provvedimento camerale adottato senza il preventivo avviso dell'interessato stesso, conseguentemente legittimato al ricorso per Cassazione nonostante la mancata assunzione della qualità di parte nel procedimento di merito, palesandosi detto gravame come il solo rimedio esperibile per il titolare di un rapporto sostanziale controverso che, destinatario di una statuizione giurisdizionale, si trovi impossibilitato a far in alcun modo valere il proprio diritto.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)