Sez. 3, Sentenza n. 27315 del 30/06/2026 Ud. (dep. 20/07/2026) Rv. 290364-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Decisioni in camera di consiglio ex art. 598-bis cod. proc. pen. - Notifica del decreto di citazione presso il precedente domicilio eletto anziché presso il domicilio successivamente dichiarato - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità con le conclusioni scritte - Necessità - Deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Nel giudizio cartolare di appello, la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il precedente domicilio eletto, anziché presso quello successivamente indicato nella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia per il giudizio di appello, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta alle regole di deducibilità dettate dall'art. 182 cod. proc. pen., la quale, pertanto, deve essere eccepita dal difensore con le conclusioni scritte ex art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., non essendo deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)