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Sez. 1, Sentenza n. 10913 del 25/07/2002 (Rv. 556190 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ | Verifica delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissione alla procedura - Cognizione del tribunale - Ambito - Limiti - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556190-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ

L'art. 162 della legge fall. non pone limite alcuno alla verifica, da parte del tribunale, delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 160 della legge medesima, nel doveroso rispetto del diritto di difesa del debitore, la cui partecipazione al procedimento è garantita attraverso la convocazione in camera di consiglio (divenuta obbligatoria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1972). Nè può ritenersi che la funzione di vaglio preliminare rimessa al tribunale consista in un giudizio di sola legittimità, atteso che essa esige anche l'apprezzamento nel merito della serietà delle garanzie offerte dal debitore e la valutazione della sufficienza dei beni ceduti, rispettivamente nelle ipotesi di cui al n. 1 e al n. 2 del secondo comma dell'art. 160 citato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)