Sez. 1, Sentenza n. 16215 del 23/07/2007 (Rv. 599031 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO | Cessione dei beni - Giudizio di sufficienza - Garanzia dell'adempimento - Accertamento - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il giudizio concernente la sufficienza del patrimonio offerto dal debitore ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dalla legge - ai sensi dell'art. 160, secondo comma, n. 2, legge fall. vigente anteriormente al d.l. n. 35 del 2005 - esige un accertamento particolarmente rigoroso, non potendo muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie e più o meno ottimistiche, ma dovendo poggiare su elementi seri e concreti, cioè capaci di far sorgere la fondata opinione, intesa come quasi certezza, che, in base all'"id quod plerumque accidit", la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al predetto soddisfacimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)