Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 07/02/1987 (Rv. 450767 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - RISARCIMENTO DEI DANNI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - RISARCIMENTO DEI DANNI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il pagamento dell'indebito oggettivo - quale trasmissione di un bene o di un valore patrimoniale che il solvens non aveva l'Obbligo di effettuare, né l'accipiens il diritto di ricevere - costituisce il presupposto per l'Esercizio dell'Azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. (configurabile come Azione di nullità per difetto di causa), ma non legittima anche un'automatica richiesta risarcitoria, non potendo il comportamento dell'accipiens ritenersi, di per sè, illegittimo e causativo di danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)