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Sez. 3, Sentenza n. 6270 del 20/04/2012 (Rv. 622250 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI | Somme incassate dal creditore esecutante sulla base di un titolo di prelazione poi revocato - Obbligo di restituzione ai creditori postergati - Natura dell'obbligazione - Di valore - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622250-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI

Nel caso in cui sia dichiarato inefficace, in accoglimento di un'azione revocatoria, un atto di concessione volontaria di ipoteca, ma la relativa sentenza sia pronunciata dopo che il creditore ipotecario - convenuto nel giudizio revocatorio - si sia già soddisfatto sul bene oggetto della garanzia, il creditore vittorioso in revocatoria ha diritto di ottenere dal creditore ipotecario, il cui titolo sia stato dichiarato inefficace, la reintegrazione dell'importo che avrebbe potuto ottenere dalla vendita forzata, se non ci fosse stato il concorso dell'altro creditore. La relativa obbligazione, pertanto, ha natura di credito di valore e non di valuta, e deve essere rivalutata a partire dal momento in cui il ricavato dell'espropriazione forzata è stato assegnato al creditore munito del titolo poi revocato, e maggiorata degli interessi calcolati sulla somma originaria, rivalutata anno per anno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)