Sez. L, Ordinanza n. 4401 del 24/02/2009 (Rv. 607684 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Requisiti ai fini della revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Errore di fatto - Necessità - Nozione - Fattispecie in tema di valutazione degli effetti processuali di tardiva od omessa deduzione di motivo di impugnazione di un licenziamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Il giudizio operato da una sentenza della Corte di Cassazione sugli effetti processuali della tardiva od omessa deduzione di un possibile motivo di impugnazione del licenziamento concreta non una valutazione di fatto, ma di diritto, con la conseguenza che non è ammessa la revocazione della sentenza suddetta. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione del licenziamento per motivi diversi da quelli proposti in altro giudizio relativo al medesimo licenziamento, ma aveva rigettato nel merito la domanda, mentre la Corte di Cassazione aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione del licenziamento per motivi proposti solo nel secondo giudizio; in applicazione del principio anzidetto, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la precedente propria sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)