Sez. L, Sentenza n. 9396 del 21/04/2006 (Rv. 588504 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione - Caratteri - Errore di percezione e non di diritto - Decisività - Deducibilità di censure esterne al giudizio di legittimità - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., proponibile anche avverso le sentenze della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis dello stesso codice di rito, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Inoltre, le censure prospettabili con il suddetto rimedio revocatorio nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione devono caratterizzarsi per essere interne al giudizio di legittimità ed incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, non potendosi dedurre asseriti errori revocatori in ipotesi addebitabili al giudice del merito, rimanendo esclusa, in ogni caso, la prospettabilità di una revisione di questioni già precedentemente sollevate e decise, sollecitandosi, in sostanza, un inammissibile riesame del precedente giudizio di cassazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. avverso una precedente sentenza della stessa Corte, non ravvisandosi errori oggettivamente evidenti e, peraltro, ipoteticamente, non soltanto di fatto, involgenti anche controverse interpretazioni di atti di parte e di provvedimenti del giudice attinenti ad un procedimento esecutivo e alla correlata qualificazione di una conseguente opposizione, già risolte con la decisione impugnata, ragion per cui bisognava ritenere che con la domanda revocatoria si era cercato di provocare, in effetti, un riesame del pregresso giudizio di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)