diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 5195 del 21/02/2019 (Rv. 652861 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Clausola contrattuale determinativa del foro competente - Rilevanza ai fini della giurisdizione del giudice appartenente ad un determinato Stato – Sussistenza – Azione proposta davanti ad un foro diverso – Rimedio esperibile - Regolamento di giurisdizione – Esclusione – Regole sulla competenza – Applicabilità.
Stato
decisa il 2019-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652861-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi di clausola contrattuale che, ai fini della determinazione della giurisdizione del giudice di un singolo Stato, indichi anche lo specifico foro di quello Stato presso il quale deve svolgersi la causa, il rimedio esperibile per contestare l'azione proposta davanti ad un foro diverso, appartenente tuttavia allo stesso ordinamento nazionale, non è il regolamento di giurisdizione, poiché la prospettazione integra una questione di competenza territoriale che deve essere fatta valere nei termini e nei modi della legge processuale del giudice che ha la giurisdizione, senza che, in assenza di una sentenza sulla competenza, il ricorso per regolamento di giurisdizione sia suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)