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Sez. U, Ordinanza n. 8095 del 02/04/2007 (Rv. 596815 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Questione di giurisdizione - Pregiudizialità rispetto alla questione di competenza - Questione di competenza - Deducibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596815-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

L'esame della questione di giurisdizione deve precedere quello relativo alla competenza territoriale interna, sicché una volta riconosciuta la giurisdizione italiana, accertare presso quale foro debba svolgersi la causa implica l'esame di una questione di competenza e non di giurisdizione, non suscettibile di essere proposta mediante il regolamento di giurisdizione, ma che va fatta valere nei modi e nei termini previsti dalla legge processuale del giudice munito di giurisdizione.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)