Sez. U, Sentenza n. 5665 del 20/05/1991 (Rv. 472256 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Prestazioni eseguite nei casi di doposcuola comunali - Pretese retributive - Controversie relative - Giurisdizione amministrativa o ordinaria - Presupposti rispettivi.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
Le pretese retributive avanzate contro un Comune da soggetti che abbiano prestato la propria opera in corsi di doposcuola comunali, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, solo quando si tratti di pretese formalmente, e con atto valido, riconosciute dalla P.A. non solo nell'"an" ma anche nel "quantum" e nella loro esigibilità.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)