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Sez. U, Sentenza n. 1318 del 03/02/1995 (Rv. 490280 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Attività di doposcuola presso le classi elementari dei circoli didattici comunali - Incarico a tempo determinato - Svolgimento - Insegnante - Differenze retributive - Richiesta - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490280-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di riparto delle controversie fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione d'opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge; la natura pubblicistica dell'impiego - che non è esclusa né dalla mancanza di un formale atto di nomina, né dall'assenza di stabilità, bastando che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio - non viene meno neanche quando, per l'espletamento del pubblico servizio, l'ente adoperi anche, per economia, beni strumentali non propri o si giovi della collaborazione di persone estranee alla propria organizzazione, ma soltanto quando il servizio venga affidato in appalto a terzi, oppure se venga svolto con una distinta organizzazione, improntata a criteri di economicità. Rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia, avente per oggetto differenze retributive, promossa da un insegnante nei confronti di un comune in relazione ad un incarico a tempo determinato concernente lo svolgimento di attività di doposcuola presso le classi elementari dei circoli didattici comunali dallo stesso svolto.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)