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Sez. U, Sentenza n. 5990 del 15/04/2003 (Rv. 562150 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Porti - Imposizione a Province e Comuni della partecipazione alle spese relative ad opere portuali - Ripartizione degli oneri in ragione del rispettivo interesse alla manutenzione ed allo sviluppo dei porti ed ai conseguenti benefici - Secondo la disciplina (non contrastante con gli artt. 3, 5 e 23 Cost.) dettata dal regio decreto n. 3095 del 1885 - Domanda di una Provincia di accertamento dell'obbligo concorrente di partecipazione alle spese di altra Provincia, successivamente costituita, con conseguente riduzione della quota a proprio carico - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562150-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In ordine alle spese per le nuove opere e per il miglioramento e la conservazione dei porti, il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 - la cui disciplina, dettata in particolare dagli artt. 3, 4 e 8, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 5 e 23 Cost. (cfr. Corte Cost., sent. n. 182 del 1994) - delinea un complesso procedimento che si sviluppa in una prima fase istruttoria, diretta a determinare, tra le varie Province ed i Comuni che abbiano interesse alla costruzione, alla conservazione ed al miglioramento dei porti e che dai medesimi ritraggano beneficio, la quota a carico di ciascuno, determinata in proporzione del beneficio tratto dal porto per dirette relazioni commerciali, ed in una successiva fase deliberativa, all'esito della quale, disposta anche l'audizione dei consigli comunali e provinciali interessati perché possano fare osservazioni, gli elenchi delle classificazioni dei porti e delle Province e dei Comuni chiamati a concorrere alle relative spese sono trasfusi in decreti ministeriali. In relazione a tale disciplina, diretta a regolare l'esercizio di poteri autoritativi demandati alla P.A., non è configurabile una posizione di diritto soggettivo della Provincia ad ottenere una diversa determinazione della quota a suo carico per effetto di una pronuncia accertativa dell'obbligazione concorrente di altra Provincia, successivamente costituita, postulandosi l'emanazione di un provvedimento amministrativo chiamato a valutare, sulla base dei criteri indicati dalla legge, l'incidenza delle diverse utilità derivanti dal bene porto e a determinare, con efficacia costitutiva, l'onere da accollare alla nuova Provincia, con la conseguenza che la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 02/04/1885 num. 3095 art. 3, Regio Decr. 02/04/1885 num. 3095 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 02/04/1885 num. 3095 art. 8 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 27 com. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 5, Costituzione art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)