Sez. L, Sentenza n. 1729 del 16/02/2000 (Rv. 533934 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA | Indennità di maternità - Misura - Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno - Commisurazione dell'indennità alla retribuzione del periodo di paga precedente a quello d'inizio dell'astensione obbligatoria - Inizio del lavoro a tempo pieno coincidente con quello dell'astensione obbligatoria - Commisurazione dell'indennità alla retribuzione fissata per il tempo pieno, ex sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 1999.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA
Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, per la quale - riguardo alla commisurazione dell'indennità di maternità - trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 16, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, ove l'inizio dell'astensione obbligatoria coincida con il concordato inizio del periodo di lavoro a tempo pieno, l'indennità va calcolata in base alla retribuzione fissata per quest'ultimo periodo, in quanto - come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 271 del 1999 - la commisurazione di tale indennità al periodo di paga a tempo parziale si tradurrebbe in una violazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore del 1971, visto che in tal caso la lavoratrice, pur essendo formalmente in part - time all'inizio del periodo di astensione, avrebbe certamente prestato il proprio lavoro a tempo pieno, durante il prosieguo, in mancanza di gravidanza (fattispecie nella quale la S.C. aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, poi decisa dalla Corte Cost. con la citata sentenza interpretativa n. 271 del 1999).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)