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Sez. L, Ordinanza n. 505 del 06/06/1997 (Rv. 504967 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA | Indennità di maternità - Misura - Trasformazione di rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno - Commisurazione dell'indennità alla retribuzione del periodo di paga precedente a quello d'inizio della astensione obbligatoria - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale ex artt. 3, 31 e 37 Cost.
Stato
decisa il 1997-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504967-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA

Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, primo comma, 31 e 37 Cost., la questione di legittimità dell'art. 16, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, nel quale ultimo abbia inizio o venga comunque a protrarsi il periodo di astensione obbligatoria delle lavoratrice, l'indennità di maternità debba essere determinata con riferimento alla retribuzione che sarebbe a costei spettata in relazione al regime a tempo pieno, invece che con riferimento a quella percepita nel periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria del lavoro per maternità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 31, Costituzione art. 37 com. 1, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)