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Sez. L, Sentenza n. 24122 del 27/07/2026 (Rv. 679634-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Personale docente della scuola pubblica - Disciplina collettiva della mobilità - Diritto di precedenza assoluta per non vedenti ed emodializzati - Azione positiva ex art. 7 della Direttiva 2000/78/CE - Sussistenza - Discriminazione rispetto ad altre categorie di disabili - Esclusione - Possibilità di far valere esigenze di tutela comparabili - Condizioni. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679634-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In tema di mobilità del personale docente della scuola, l'art. 13, comma 1, lett. i) del c.c.n.i. dell'11 aprile 2017, nella parte in cui riconosce in favore delle persone non vedenti e di quelle emodializzate un diritto di precedenza assoluta in sede di trasferimento, integra, in base a quanto stabilito dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 12 marzo 2026, in causa C-597/24, un'azione positiva ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2000/78/CE, volta ad assicurare completa parità nella vita professionale a soggetti svantaggiati, la quale, in quanto frutto della scelta non irragionevole di attribuire precedenza a categorie di soggetti - individuate secondo criteri enunciati in termini sufficientemente chiari e precisi - la cui disabilità, di obiettiva gravità, impone una specifica e peculiare assistenza, non determina, di per sé, una discriminazione rispetto ad altri lavoratori che hanno una disabilità non rientrante tra quelle privilegiate, i quali, peraltro, possono far valere un'esigenza di priorità nei trasferimenti comparabile a quella dei non vedenti e degli emodializzati adducendo elementi specifici e concreti dai quali dedurre che, rispetto alle esigenze del singolo caso, la mancata adozione di soluzioni ragionevoli per sopperirvi costituisce una discriminazione.

Legge 05/02/1992 num. 104 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 601, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 7, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Contr. Coll. 11/04/2017 art. 13 com. 1 lett. I

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)