Sez. 3, Sentenza n. 777 del 09/06/1967 Ud. (dep. 01/08/1967) Rv. 105131 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - SENTENZA - CONSAPEVOLEZZA DELL'INNOCENZA DELL'INCOLPATO - DUBBIO DELL'ACCUSATORE - INSUSSISTENZA DEL REATO - PROVA INCERTA SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'ACCUSATORE - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - LEGITTIMITA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - SENTENZA - CONSAPEVOLEZZA DELL'INNOCENZA DELL'INCOLPATO - DUBBIO DELL'ACCUSATORE - INSUSSISTENZA DEL REATO - PROVA INCERTA SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'ACCUSATORE - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - LEGITTIMITA.*
Ai fini della configurabilita del delitto di calunnia, occorre che il denunciante abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato al momento in cui la denuncia viene sporta o, comunque, convalidata. Ove, pertanto, nell'animo del denunciante si profili la convinzione, ancorche incauta o non pienamente sicura, che l'incolpato sia ovvero possa essere responsabile dell'illecito denunciato, viene a mancare la certezza dell'innocenza di quest'ultimo. Cio porterebbe ad escludere la calunnia, data la Mancanza di un requisito di ordine conoscitivo, caratterizzante la condotta tipica e ben distinto dall'estremo psicologico del dolo. Ma non sempre le risultanze probatorie consentono al giudice di stabilire se il denunciante avesse la certezza interiore dell'innocenza dell'incolpato, oppure fosse animato dal convincimento che quest'ultimo avesse o potesse avere diretta responsabilita nell'illecito penale denunciato. In tali situazioni processuali, residuando l'incertezza su un aspetto (di carattere soggettivo) della condotta propria del delitto di calunnia, il giudice puo legittimamente far ricorso all'assoluzione con formula dubitativa. (sulla necessita, per il dolo, della consapevolezza di innocenza, giurisprudenza costante; contra parzialmente sulla formula assolutoria (: per l'assoluzione piena nel caso di provato dubbio dell'accusatore (, 100089, e, anche nel caso di prova incerta del dubbio, 102930, an(no 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)