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Sez. 1, Sentenza n. 54 del 07/01/1967 (Rv. 325684 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DEL FALLITO - NEI SOLI CONFRONTI DEI CREDITORI - ECCEPIBILITA DA PARTE DEL SOLO CURATORE*
Stato
decisa il 1967-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325684-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DEL FALLITO - NEI SOLI CONFRONTI DEI CREDITORI - ECCEPIBILITA DA PARTE DEL SOLO CURATORE*

Il fallito perde la capacita processuale relativamente alla massa dei creditori, alla quale soltanto, tramite il curatore, spetta la facolta di eccepirla. Se, nell'inerzia del curatore, il fallito agisce in giudizio per proprio conto, la controparte non e legittimata a proporre la eccezione di incapacita ne il difetto di legittimazione processuale puo essere rilevato di ufficio.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)