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Sez. 1, Sentenza n. 1809 del 07/03/1990 (Rv. 465726 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA - CAPACITÀ PROCESSUALE - PERDITA - ECCEZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465726-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA - CAPACITÀ PROCESSUALE - PERDITA - ECCEZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE.*

Al pari, che nel fallimento, anche nella liquidazione coatta amministrativa, ancorché l'art. 200 legge fall. Non richiami espressamente l'art. 43, la perdita di capacità processuale del debitore non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e, per essa, al Commissario liquidatore - spetta di eccepirla. Con la conseguenza che, oltre che per i diritti strettamente personali, nel caso di inerzia o disinteresse del predetto organo, sussiste una capacità processuale vicaria dell'imprenditore a tutela dei propri diritti non adeguatamente tutelati e che non è consentita alla controparte adita in giudizio di proporre eccezione di difetto di legittimazione processuale, né al giudice di rilevare d'ufficio tale difetto. (V 62/80, mass n 403436; (V 562/74, mass n 368336; (V 54/67, mass n 325684).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)