Sez. 1, Sentenza n. 5197 del 08/10/1979 (Rv. 401808 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - DIRITTO DI VOTO - IN CASO DI PEGNO DI AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTO DI INTERVENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI - ESCLUSIONE - LEGITTIMO POSSESSO DEL TITOLO AZIONARIO - NECESSITA - ASSEMBLEA DI SOCI PRIVI DEL POSSESSO DELLE AZIONI - DELIBERAZIONI - GIURIDICA INESISTENZA - CONSEGUENZE - MANCATA TRASCRIZIONE DEL VINCOLO PIGNORATIZIO - IRRILEVANZA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - DIRITTO DI VOTO - IN CASO DI PEGNO DI AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTO DI INTERVENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI - ESCLUSIONE - LEGITTIMO POSSESSO DEL TITOLO AZIONARIO - NECESSITA - ASSEMBLEA DI SOCI PRIVI DEL POSSESSO DELLE AZIONI - DELIBERAZIONI - GIURIDICA INESISTENZA - CONSEGUENZE - MANCATA TRASCRIZIONE DEL VINCOLO PIGNORATIZIO - IRRILEVANZA.*
Il diritto di intervento e di voto nell'assemblea di una societa per azioni, a seguito delle modifiche apportate all'art 2370 cod civ dalla legge 29 dicembre 1962 n 1745 in tema di ritenuta d'acconto sugli utili delle societa, prescinde dalla iscrizione nel libro dei soci, e trova presupposto necessario e sufficiente nel legittimo possesso del titolo azionario. Pertanto, la deliberazione di una societa per azioni, che sia stata adottata da un'assemblea con soci privi del possesso delle azioni, e quindi impossibilitati ad effettuare il preventivo deposito prescritto dall'art 4 della citata legge, per averle date in pegno, resta viziata, anche se il vincolo pignoratizio non sia stato ancora trascritto nel libro dei soci, dal difetto di legittimazione all'intervento di detti soci, con l'ulteriore conseguenza che, se tale vizio investa tutti i partecipanti, manca la possibilita stessa di configurare la Costituzione dell'organo assembleare e la manifestazione della volonta sociale e, la delibera medesima va ritenuta affetta da giuridica inesistenza, deducibile in ogni tempo dagli interessati (nella specie, dal creditore pignoratizio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2352, Cod. Civ. art. 2370, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)