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Sez. 1, Sentenza n. 2053 del 10/03/1999 (Rv. 523993 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI | Soci non legittimati al voto perché datori di pegno - Computo delle relative azioni ai fini del "quorum" costitutivo dell'assemblea - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523993-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI

Ai fini del raggiungimento del "quorum" costitutivo dell'assemblea di una società per azioni, sono legittimamente computabili le azioni del socio datore di pegno, quand'anche questi risulti titolare di gran parte del capitale sociale, considerato che, a differenza di quanto sancito in tema di esercizio del diritto di voto da parte del socio in conflitto di interessi con la società, l'art. 2352 c.c. prevede espressamente la possibilità di stabilire, con apposita convenzione, che il diritto di voto sia esercitato dal socio datore di pegno, anziché dal creditore pignoratizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)