Sez. 2, Sentenza n. 398 del 26/01/1985 (Rv. 438609 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE - IMPUTAZIONE DI DEBITI E CREDITI FRA COEREDI DERIVANTI DALLO STATO DI COMUNIONE EREDITARIA - PRELEVAMENTO DI BENI DALLA MASSA EREDITARIA - EQUIPARAZIONE ALLA DIVISIONE DEI BENI OGGETTO DEL PRELEVAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI FORMAZIONE DELLE QUOTE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE - IMPUTAZIONE DI DEBITI E CREDITI FRA COEREDI DERIVANTI DALLO STATO DI COMUNIONE EREDITARIA - PRELEVAMENTO DI BENI DALLA MASSA EREDITARIA - EQUIPARAZIONE ALLA DIVISIONE DEI BENI OGGETTO DEL PRELEVAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI FORMAZIONE DELLE QUOTE.*
Con riguardo a divisione ereditaria allorquando i crediti e i debiti tra coeredi derivano dallo stato di comunione ereditaria, l'imputazione di essi allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, mediante il prelevamento dei beni dalla massa ereditaria nell'ambito delle operazioni divisionali, pur facendo parte del procedimento divisorio, non si identificano con la divisione vera e propria dei beni oggetto dei prelevamenti stessi, con la conseguenza che, al fine di accertare se le porzioni corrispondano alle rispettive quote ereditarie, occorre fare sempre riferimento al valore dei beni al momento della divisione e non a quello dell'apertura della successione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)