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Sez. L, Sentenza n. 8269 del 17/06/2000 (Rv. 537715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Scelta dei lavoratori - Previsione di scelta prioritaria dei lavoratori suscettibili di pensionamento anticipato - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria, il criterio della scelta prioritaria dei lavoratori suscettibili di pensionamento anticipato è legittimo solo se espressamente pattuito in sede di disciplina collettiva.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)