Sez. L, Sentenza n. 8269 del 17/06/2000 (Rv. 537715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Scelta dei lavoratori - Previsione di scelta prioritaria dei lavoratori suscettibili di pensionamento anticipato - Ammissibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria, il criterio della scelta prioritaria dei lavoratori suscettibili di pensionamento anticipato è legittimo solo se espressamente pattuito in sede di disciplina collettiva.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)