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Sez. U, Sentenza n. 10112 del 13/10/1993 (Rv. 483938 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Straordinaria - Attuazione - Scelta dei lavoratori da sospendere - Criteri stabiliti per il licenziamento collettivo per riduzione del personale - Applicabilità - Esclusione - Limiti interni ed esterni e divieto di atti discriminatori - Individuazione - Operatività - Limiti - Disciplina collettiva non contrastante con norme imperative - Efficacia - Previsione di scelta prioritaria dei lavoratori suscettibili di pensionamento anticipato. Liceità.
Stato
decisa il 1993-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483938-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

Attesa l'ontologica diversità del licenziamento collettivo per riduzione di personale rispetto al collocamento in Cassa integrazione guadagni straordinaria, non sono applicabili, ai fini della operatività del secondo istituto, i criteri di selezione del personale stabiliti per il primo, con la conseguenza che la scelta dei lavoratori da sospendere, siccome espressione di un potere unilaterale dell'imprenditore, soggiace soltanto all'osservanza di limiti "interni", di coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione dell'integrazione salariale, e di limiti "esterni" derivanti dai principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché dal divieto di atti discriminatori, salva, peraltro, la disciplina collettiva eventualmente esistente in materia, la quale, ove non contrastante con norme imperative, può legittimamente regolare il suddetto potere, anche prevedendo che la scelta, indipendentemente dal carico di famiglia, prioritariamente ricada su quei lavoratori che abbiano i requisiti di età per l'ammissione al pensionamento anticipato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)