Sez. 5 - , Ordinanza n. 22966 del 26/09/2018 (Rv. 650338 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Istanza di definizione agevolata - Natura - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata integra un atto volontario, con la conseguenza che, una volta presentata, la stessa è irrevocabile e, pertanto, non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)