Sez. 5, Sentenza n. 20790 del 14/10/2016 (Rv. 641471 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9, comma 15, della l. n. 289 del 2002 - Perfezionamento - Necessità di corrispondenza dei dati esposti con quelli della dichiarazione - Scusabilità del solo errore materiale - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono, ai sensi dell'art. 9, comma 15, della l. n. 289 del 2002, la definizione automatica si perfeziona solo ove si fondi su dati corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione integrativa che non costituisce una dichiarazione di scienza, come tale modificabile, ma un atto volontario, sicché è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio né contestata dal contribuente se non per errore materiale, che deve essere manifesto e riconoscibile e consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale esteriorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 15 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)