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Sez. 1, Ordinanza n. 16358 del 05/12/2017 Cc. (dep. 12/04/2018) Rv. 272707 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Esito negativo della messa alla prova in concreto connotata da profili di afflittività - Determinazione della pena da eseguire - Artt. 29 d.P.R. n. 448 del 1988 e 657-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione che il giudice tenga conto delle limitazioni patite dal minore e del suo comportamento - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2017-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272707-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In tema di procedimento minorile, non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e 657-bis cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, nel caso di esito negativo della messa alla prova, in concreto connotata da profili di afflittività, il giudice determini la pena da eseguire tenendo conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite dal minore e del comportamento dal medesimo tenuto durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/1989 num. 272 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)