Sez. 1, Sentenza n. 37035 del 27/05/2019 Cc. (dep. 04/09/2019) Rv. 276943 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Esito negativo della messa alla prova - Art. 657-bis cod. proc. pen. – Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
In tema di procedimento minorile, nel caso di esito negativo della messa alla prova non è applicabile l'art. 657-bis cod. proc. pen. in ragione sia del dato testuale, non essendo tale disposizione richiamata nel procedimento minorile, sia per le significative differenze, sia sul piano strutturale che funzionale, tra la sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati minorenni ed il corrispondente istituto previsto per gli adulti.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/1989 num. 272 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)