Sez. 1, Sentenza n. 2258 del 05/04/1996 Cc. (dep. 31/05/1996) Rv. 204815 - 01
Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Funzioni del pubblico ministero | Provvedimento di cumulo - Impugnabilità - Esclusione - Rimedio esperibile: incidente di esecuzione - Possibilità di qualificare l'impugnazione come incidente e di rimettere gli atti al giudice competente - Esclusione.
Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Funzioni del pubblico ministero
Il provvedimento di cumulo del pubblico ministero non ha natura di atto giurisdizionale e pertanto contro di esso non può essere esperito alcun mezzo di impugnazione, ma soltanto incidente dinanzi al giudice dell'esecuzione. A tanto il condannato può provvedere in ogni momento, senza che l'impugnazione erroneamente proposta possa convertirsi ex "officio" in incidente di esecuzione, a norma dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., proprio per l'estraneità e inapplicabilità della normativa concernente le impugnazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)