Sez. 5, Sentenza n. 31916 del 02/07/2007 Cc. (dep. 03/08/2007) Rv. 237574 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordine di esecuzione - PM incompetente - Nullità del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di esecuzione, l'incompetenza del Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine - nella fattispecie derivante dal fatto che si trattava di magistrato appartenente alla Procura presso il giudice che aveva emesso la sentenza posta in esecuzione e non già l'ultima sentenza di condanna - non determina la nullità dell'ordine di esecuzione medesimo, in quanto si tratta di provvedimento non giurisdizionale e non autonomamente impugnabile, avverso il quale è proponibile soltanto l'incidente di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)