Sez. 1, Ordinanza n. 1766 del 10/07/1978 Cc. (dep. 10/10/1978) Rv. 140116 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DOMICILIO DICHIARATO - INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - VALORE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DOMICILIO DICHIARATO - INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - VALORE.*
L'indicazione di un domicilio reale fatta dall'imputato al momento della sua scarcerazione, ancorche impropriamente denominata elezione di domicilio, va intesa come semplice dichiarazione di domicilio, e, come tale, e inidonea a determinare l'inefficacia della precedente elezione, la quale spiega i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento, fino al momento della sua revoca nelle forme di cui all'art 171 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)