Sez. 2, Sentenza n. 1328 del 07/07/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162607 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - INDICAZIONE DEL DOMICILIO PRESSO LA CASA DI ABITAZIONE - REVOCA DELLA PRECEDENTE ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - INDICAZIONE DEL DOMICILIO PRESSO LA CASA DI ABITAZIONE - REVOCA DELLA PRECEDENTE ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
L'indicazione nell'atto di appello della propria casa di abitazione come domicilio legale, ancorché espressa come elezione di domicilio, non produce l'effetto di revocare l'elezione di domicilio precedentemente effettuata, in Mancanza di esplicita revoca di questa o della dichiarata volontà che gli Atti siano notificati al nuovo domicilio. Invero, stante il carattere negoziale e formale della dichiarazione di elezione di domicilio, la relativa revoca deve essere espressa. (V mass n 900079, contrasto già segnalato; (Conf mass n 147807; (Conf mass n 140116; (Conf mass n 135799; (contra mass n 152072; (contra mass n 125782).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)