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Sez. 6, Sentenza n. 25591 del 27/05/2020 Cc. (dep. 09/09/2020) Rv. 279608 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Art. 631 cod. proc. pen. - Istanza di revisione per ottenere una pena inferiore - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279608-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento e giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)