Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 276080 - 02
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Art. 631 cod. proc. pen. – Istanza di revisione in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante – Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Diversa valutazione del medesimo fatto da parte di due distinte autorità giudiziarie in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante - Irrilevanza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 3 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti oggettivi alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un bilanciamento tra il "favor innocentiae" e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato. (In motivazione la Corte ha comunque ritenuto irrilevante la questione di legittimità in quanto proposta nell'ambito di una richiesta di revisione inammissibile perché non concernente il contrasto oggettivo tra i fatti accertati in diverse sentenze irrevocabili, ma la diversa valutazione del medesimo episodio di vita da parte di distinte autorità giudiziarie circa la sussistenza di una circostanza aggravante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)