Sez. 5, Sentenza n. 2748 del 04/11/1981 Cc. (dep. 09/12/1981) Rv. 151236 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ DELL'AVVISO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA IN CASO DI AVVENUTA NOTIFICA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ DELL'AVVISO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA IN CASO DI AVVENUTA NOTIFICA.*
Il difensore indicato come domiciliatario nella dichiarazione di impugnazione e solo successivamente nominato quale difensore e designato per la presentazione dei motivi non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza. Pertanto se erroneamente viene notificato l'avviso a tale difensore, questa ultima notifica è del tutto irrilevante ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dei motivi. (V mass n 143107; (V mass n 136773; (Conf mass n 150468; (Conf mass n 150046; (Conf mass n 149038; (Conf mass n 148476; (Conf mass n 143107; (Conf mass n 135931).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)